ITIS "G.C.FACCIO" VERCELLI - ANNO 3  N° 1  -  NOVEMBRE 2005

 


 

 

 

 
     
 

Ogni giorno in Italia milioni di persone offrono il loro tempo e le loro energie per aiutare gli altri: il volontariato nel nostro Paese si presenta come una realtà in forte crescita. Sempre attivo sui vecchi terreni quali l'assistenza alle persone deboli e la lotta alla povertà e con un instancabile slancio verso fronti nuovi quali la cooperazione internazionale, la tutela dell'ambiente e la pace, il volontariato ha avuto il più significativo riconoscimento istituzionale con la legge 266/91, nota anche come "legge quadro sul volontariato". La legge regola il rapporto del volontariato con l'istituzione pubblica e definisce con precisione cosa si deve intendere per attività di volontariato. Precisa inoltre i fini e le peculiarità delle organizzazioni impegnate in questo settore.

 

 
Cosa si intende per attività di volontariato?

L'attività di volontariato è "quella prestata in modo personale, spontaneo e gratuito, tramite l'organizzazione di cui il volontario fa parte, senza fini di lucro anche indiretto ed esclusivamente per fini di solidarietà". L'attività del volontariato non può essere retribuita. Al volontario possono essere solo rimborsate le spese sostenute per l'attività prestata, entro limiti preventivamente stabiliti con l'organizzazione di appartenenza. Le organizzazioni di volontariato possono avere la struttura giuridica che ritengono più adeguata al raggiungimento del proprio fine, purché compatibile con lo scopo solidaristico. 

N.B.: Da molti anni nella nostra scuola si pratica il volontariato, per cui, se volete aiutare il prossimo, rivolgetevi al  prof. Giampaolo Viola.


Lorena & Roberta

 

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